Articolo abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1958 al 21 giugno 2011. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Il gettito di ogni rata bimestrale dovra' essere versato dall'esattore comunale al tesoriere della Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali. I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'art. 2752, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato. Si applica l'art. 63 del predetto testo unico concernente la responsabilita' solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio. Per la iscrizione a ruolo e per la' riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art9 · fonte del testo