Art. 1
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[1]Il primo comma dell'art. 9 delle norme approvate con R. decreto - legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'anzianita' relativa e' stabilita dalla graduatoria formata in conformita' delle disposizioni contenute nei regolamenti delle relative scuole, al termine del corso regolare o del corso d'integrazione».
Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
