Art. 4
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[1]L'art. 50 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:
[2]«In relazione al disposto dell'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianita', nonche' quelli per l'avanzamento a scelta.
[3]«Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non piu' di due volte per ogni grado, gli ufficiali che nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio e' riferentisi al grado col quale concorrono agli esami stessi, abbiano ottenuto qualifiche superiori al buono con 3, e, ove appartengano al ruolo naviganti, qualifiche di volo non inferiori a sedici ventesimi, siano giudicati dalle autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, cultura, qualita' militari ed aeronautiche, siano compresi nella prima meta' del ruolo organico se tenenti o capitani, nei primi due terzi se maggiori. I capitani del ruolo naviganti dovranno altresi' aver superato il corso normale della scuola di guerra aerea ed aver riportato una media finale di almeno sedici ventesimi ed in nessuna materia una media particolare inferiore a quattordici ventesimi formata secondo quanto sara' stabilito dal regolamento sul funzionamento della Scuola di guerra aerea.
[4]«Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare, per via gerarchica, domanda di ammissione all'esame. Le autorita' di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministero Il quale decidera' in merito inappellabilmente».
Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
