Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I capitani appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio contemporaneamente, il 1° novembre 1938, saranno Considerati - a tutti gli effetti - come facenti parte dei corsi distinti, salvo per coloro che dovessero ripetere il corso nell'anno successivo, ai quali si applicheranno le disposizioni del 3° comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale viene sostituito dall'art. 3 della presente legge.
tolto: Ai capitani dei corsi stessi che superino gli esami, in seconda sessione, e che siano riconosciuti idonei all'avanzamento,non potra' essere assegnata, all'atto della promozione, una anzianita' inferiore a quella dei pari grado meno anziani, appartenenti al corso immediatamente successivo, e che eventualmente fossero stati gia' promossi al grado superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;909~art5 · fonte del testo