Art. 5
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[1]I capitani appartenenti ai corsi normali che hanno avuto inizio contemporaneamente, il 1° novembre 1938, saranno Considerati - a tutti gli effetti - come facenti parte dei corsi distinti, salvo per coloro che dovessero ripetere il corso nell'anno successivo, ai quali si applicheranno le disposizioni del 3° comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale viene sostituito dall'art. 3 della presente legge.
[2]Ai capitani dei corsi stessi che superino gli esami, in seconda sessione, e che siano riconosciuti idonei all'avanzamento,non potra' essere assegnata, all'atto della promozione, una anzianita' inferiore a quella dei pari grado meno anziani, appartenenti al corso immediatamente successivo, e che eventualmente fossero stati gia' promossi al grado superiore.
Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
