Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I capitani che non abbiano superato il corso normale svoltosi nell'anno 1938, potranno essere ammessi a ripeterlo col primo corso che si svolgera' dopo la pubblicazione della presente legge e concorreranno all'avanzamento soltanto dopo che abbiano superato il corso stesso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
