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[1]I capitani che non abbiano superato il corso normale svoltosi nell'anno 1938, potranno essere ammessi a ripeterlo col primo corso che si svolgera' dopo la pubblicazione della presente legge e concorreranno all'avanzamento soltanto dopo che abbiano superato il corso stesso.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 5 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;909~art6 · fonte del testo