[1]Formalita relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale........... L. 5.000

[2]2 5 7

[3]Il Ministro per le finanze PANDOLFI

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "sono elevate a lire 50.000 ciscuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

5

Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 sono raddoppiate.

7

Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che le misure dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento.

Testo vigente dal 22 maggio 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952~tabella-art5 · fonte su Normattiva