[1]Formalita relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale........... L. 5.000
[3]Il Ministro per le finanze PANDOLFI
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "sono elevate a lire 50.000 ciscuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 sono raddoppiate.
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 17 comma 2) che le misure dell'imposta erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, sono elevate del 50 per cento.
Testo vigente dal 22 maggio 1993
