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[1]Formalita relative ad atti di cui all'articolo 4 non aventi contenuto patrimoniale........... L. 5.000
[2]2
[3]Il Ministro per le finanze PANDOLFI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "sono elevate a lire 50.000 ciscuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 30 settembre 1989
