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L'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e' abrogato e sostituito dal seguente: "I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la difesa. Questi ha facolta' di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento. I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato nel Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato".

Testo in vigore dal 31 maggio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-21;257~art2 · fonte del testo