[1]Articolo XX.
[2]1. - Ogni Parte del presente Protocollo potra' denunziarlo mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifica di denunzia da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ai sensi dell'articolo 39 della detta Convenzione o del Protocollo dell'Aja ai sensi dell'articolo XXIV del detto Protocollo non deve essere interpretata come una denunzia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
