L'articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 304. - Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore. - Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto. Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate. Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere. Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171. La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1975

    Questione infondata
    29 aprile 1975

    È infondata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773 (che ha sostituito il testo dell'art. 304 c.p.p.), il quale prescrive che la comunicazione giudiziaria sia effettuata per posta in piego chiuso e raccomandato con ricevuta di ritorno, consentendo la notifica nei modi ordinari, ad opera dell'ufficiale giudiziario, solo nell'ipotesi in cui l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario. Invero, per evitare che la comunicazione giudiziaria diretta all'indiziato finisca nelle mani della parte lesa basterà apporre sul plico raccomandato, accanto al nome del destinatario, la dicitura "a lui solo", o altra equivalente, poiché in tal caso, a norma dell'art. 37 cpv. del r.d. 18 aprile 1940, n. 689, contenente il regolamento di esecuzione del codice postale (il quale resta il vigore nonostante l'emanazione del nuovo testo unico in materia postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, fino all'emanazione del nuovo regolamento, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.P.R.), il plico non potrà essere consegnato ad altri che a lui medesimo.

    Art. 304 c.p.p. · Art. 3 Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art3 · fonte su Normattiva