Il Governo e' autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 16/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    Il coordinamento delle leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, è diretto a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune. Quando il coordinamento forma oggetto specifico di una delega legislativa esso va inteso nel senso più ampio e più profondo, che comprende anche la possibilità di correggere tutti quei contrasti e quelle discordanze che si riscontrino nello speciale settore del sistema giuridico cui la delega si riferisce. Il coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, con questo codice e con le altre leggi è delegato al Governo dall'art. 20 della legge stessa, la cui formulazione è chiaramente indicativa della espressa volontà del legislatore che, in sede di coordinamento, vengano eliminate tutte le incongruenze, tutte le contraddizioni e tutte le lacune cui la legge aveva potuto dar luogo. L'art. 5 D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, contenente norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517 - che estende alla dichiarazione di impugnazione, trasmessa per posta o per telegrafo dalle parti private o dai loro difensori, il requisito della autenticazione della firma richiesto dall'art. 5 della legge solo per l'atto contenente l'enunciazione dei motivi - elimina una disarmonia della disciplina di due situazioni giuridiche fondate sulla stessa ratio legis e realizza un adeguamento col sistema legislativo sulla efficacia probatoria delle scritture private (artt. 2702, 2703 e 2705 Cod. civ. in relazione alle disposizioni della legge notarile e a quelle della legge 2 aprile 1943, n. 226). Onde non solo esso rientra nei limiti del coordinamento formante oggetto della delegazione, ma costituisce attività doverosa di coordinamento. Pertanto è infondata la questione della sua legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

    Art. 20 Modificazioni al Codice di procedura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art20 · fonte del testo