L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".
Testo vigente dal 30 gennaio 1989
