L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".

Testo vigente dal 30 gennaio 1989

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 242/1991

    Questione infondata
    30 maggio 1991

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 315/1990 e ordd. nn. 375/1990, 376/1990, 440/1990, 464/1990 e 84/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 192 c.p.p. · Art. 2 Nuova disciplina della contumacia

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  • Ordinanza n. 84/1991

    Questione infondata
    15 febbraio 1991

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 315/1990.

    Art. 192 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Nuova disciplina della contumacia

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  • Ordinanza n. 464/1990

    Questione infondata
    16 ottobre 1990

    Del tutto conforme alla ord. n. 375/1990. - O. nn. 376/1990 e 440/1990

    Art. 192 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Nuova disciplina della contumacia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-01-23;22~art2 · fonte su Normattiva