Art. 6 — null
Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
