Dopo il primo capoverso dell'articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti: "Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica. Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta".
Testo vigente dal 20 agosto 1977
