L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "E' consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacita' e tipo:

  • a)dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;
  • b)dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;
  • c)da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse. Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art18 · fonte del testo