Nel caso in cui un ufficio locale venga temporaneamente chiuso, il direttore, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato della dirigenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, possibilmente nella stessa sede, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53. Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga per oltre due anni, l'Amministrazione procedera' alla chiusura definitiva dell'ufficio trasferira' il direttore ad un ufficio locale disponibile del gruppo corrispondente alla sua qualifica, salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 53.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art55 · fonte su Normattiva