Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato. Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art6 · fonte su Normattiva