Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti: uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000; uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000; uffici locali di gruppo C con punti da 7.150 a 16.700; uffici locali di gruppo D con punti da 2.181, a 7.150; uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180; Agenzie con punti fino a 850. La classificazione di cui al precedente comma, e' determinata in base all'entita' del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62. L'entita' del lavoro e' valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli articoli 2 e 3 del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816. La classifica, determinata ai sensi del precedente comma e' approvata con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art69 · fonte su Normattiva