I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della presente legge, conseguono l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende. Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati e' corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilita' di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art91 · fonte su Normattiva