Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art99 · fonte su Normattiva