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Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 11 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art11 · fonte del testo