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Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. Qualora, invece, si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione ha efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano, ma non oltre il termine di cinque anni. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 marzo 1957, n. 222

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La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960".

Testo in vigore dal 11 maggio 1957 al 2 agosto 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1951 al 11 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1957, n. 222

    La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art11 · fonte del testo