Art. 11 — Durata del piano
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Il piano di ricostruzione ha la durata di cinque anni, trascorsi i quali il Comune delibera se sia sufficiente mantenere in attuazione il piano medesimo ovvero se convenga procedere alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello preesistente all'approvazione del piano di ricostruzione e rimasto in attuazione per le zone non comprese in quest'ultimo. Le richieste del Comune sono trasmesse dal Provveditore alle opere pubbliche, col suo parere, al Ministero dei lavori pubblici; Le determinazioni relative sono adottare con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della, sua efficacia e' stabilita nel decreto suddetto, e non puo' eccedere i dieci anni. ((L'efficacia del piano e' conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorche' sia stato o venga approvato il relativo, piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640)). 2 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 marzo 1957, n. 222
2La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per i piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto od in parte, la durata della loro efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1402 e' stabilita al 30 giugno 1960".
L. 28 marzo 1957, n. 222, come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678
5La L. 28 marzo 1957, n. 222, come modificata dalla L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti [...] dal secondo comma dell'art. [...] della legge 28 marzo 1957, n. 222, [...] sono prorogati al 30 giugno 1965".
Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 7 settembre 1993
