L'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

  • a)l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste nell'articolo 32 primo comma;
  • b)l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma".

Testo vigente dal 31 agosto 1967

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilità penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 79 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1979

    Questione infondata
    18 giugno 1979

    Non è irragionevole, ai fini dell'applicabilità della medesima pena edittale, l'equiparazione della situazione di chi ha costruito senza licenza (o abbia ottenuto quella ex post in sanatoria), ma in conformità con le prescrizioni stabilite da strumenti urbanistici, con quella di chi ha costruito senza licenza ed in contrasto con le prescrizioni medesime. Invero, risponde ad un fondamentale interesse pubblico sottoporre l'attività edilizia al controllo preventivo della pubblica amministrazione imponendo, a chi voglia edificare, l'obbligo di chiedere l'apposita autorizzazione amministrativa; di conseguenza, è del tutto indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno alle norme che regolano l'attività edilizia. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. b) della L. 17 agosto 1942, n. 1150 ( nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765) nella parte in cui colpisce con la medesima pena edittale sia chi ha costruito senza licenza, ma in conformità alle prescrizioni stabilite da strumenti urbanistici (anche se l'abbia ottenuta ex post in sanatoria), sia chi ha costruito ugualmente senza licenza ed in violazione delle prescrizioni medesime. - cfr. S. n. 100/1977, n. 237/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 35/1975

    Questione infondata
    25 febbraio 1975

    Rientra nella competenza del Pretore modificare i termini della imputazione originaria. Non è, quindi, fondata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, lett. a, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) - sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - eccezione proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato sotto il profilo che dagli atti del procedimento penale risultava la diversa imputazione del reato previsto dall'art. 41, lett. b, della citata legge n. 1150 del 1942.

    Art. 3 cost. · Art. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art13 · fonte su Normattiva