Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Art. 3 — Efficacia e contenuto del piano
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Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
- a)le reti stradali e ferroviarie;
- b)le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
- c)le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
- d)le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perche' riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
- e)le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).
Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993
