L'articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:
- 1)la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
- 2)la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- 3)le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';
- 4)le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- 5)i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- 6)le norme per l'attuazione del piano".
Testo vigente dal 30 novembre 1968
