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Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente e' costituito essenzialmente: da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1: 2000, delle quali uno dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, l'altra del piano di ricostruzione progettato; da, una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie necessarie per la buona esecuzione del piano. Per i Comuni nei quali non esiste la mappa catastale, le planimetrie di cui al precedente comma sono corredate da un elenco, nel quale, di contro ai nominativi dei proprietari, saranno indicati i beni da espropriare o da vincolare.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art4 · fonte del testo