Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

Art. 7 — Dichiarazione di pubblica utilità dalle opere del piano Loro urgenza e indifferibilità

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L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art7 · fonte del testo