Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, gia' residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

  • a)siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
  • b)trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
  • c)siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;
  • d)siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranita' italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla localita' in cui risiedevano.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 396/1987

    Questione inammissibile
    12 novembre 1987

    Attesa la volonta` chiaramente manifestata dal legislatore di far coincidere con l'entrata in vigore della prevista legge organica - tuttavia non ancora adottata - la cessazione delle provvidenze disposte in favore dei profughi e, in particolare, della condizione di privilegio nella assunzione obbligatoria, spetta, comunque, al legislatore , nell'uso dei suoi poteri discrezionali, fissare detto termine (con l'emanazione di quella normativa); non certo alla Corte, cui puo` competere soltanto di segnalarne l'urgenza, salvo - nell'ulteriore ingiustificato protrarsi nel tempo della situazione gia` diverse volte differita - l'eventuale riesame della questione, alla luce di una, non auspicabile, carenza normativa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 4 marzo 1952, n. 137; 1 L. 2 aprile 1968, n, 482; 4, comma secondo, D.l. 28 agosto 1970, n. 622 (conv. in l. 19 ottobre 1970, n. 744); 1 L. 12 dicembre 1973, n. 922; 1 L. 18 luglio 1975, n. 356; 1 L. 19 maggio 1976, n. 326).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Assistenza a favore dei profughi · Art. 2 Assistenza a favore dei profughi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 175/1980

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1980

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinament…

    Art. 28 Assistenza a favore dei profughi · Art. 2 Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati · Art. 2 Assistenza a favore dei profughi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art2 · fonte del testo