Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1945, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, e' inserito il seguente "Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre Amministrazioni dello Stato nonche' agli estranei alle Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto".

Testo vigente dal 16 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-09;1977~art1 · fonte del testo