Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341, avra' inizio a decorrere dal 1 gennaio 1953 anziche' dal 1 gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

Testo vigente dal 16 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-09;1977~art2 · fonte del testo