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Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome e' concessa l'esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta, di confine nonche' dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati eclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento, nei limiti di un quantitativo anno di tonnellate 1000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificanti.

Testo in vigore dal 2 maggio 1950 al 12 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;181~art4 · fonte del testo