[1]L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973 e' sostituito dal seguente:
[2]«Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.
[3]«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice».
Testo vigente dal 8 giugno 1943
