[1]L'art. 14 del Regio decreto-legge predetto, modificato dall'articolo unico della legge 5 giugno 1939-XVII, numero 973 e' sostituito dal seguente:

[2]«Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

[3]«Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art4 · fonte del testo