[1]L'art. 9 del Regio decreto-legge predetto e' sostituito dal seguente:
[2]« le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi Comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 3 ».
Testo vigente dal 8 giugno 1943
