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[1]Al R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1)il primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:

[2]«Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, sara' stabilito l'ammontare massimo dei rischi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni potra', assumere per detta garanzia»;

  • 2)all'art. 11 e' sostituito il seguente:

[3]« All'accettazione e definizione dei rischi e alla liquidazione dei sinistri presiede uno speciale Comitato.

[4]«Tale Comitato, avente sede presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e' nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e per le valute ed e' composto da:

  • 1)il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
  • 2)il presidente del comitato tecnico dell'Istituto stesso;
  • 3)il direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute;
  • 4)un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
  • 5)un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • 6)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
  • 7)un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
  • 8)un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
  • 9)un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;
  • 10)un rappresentante della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni.

[5]«Con lo stesso decreto sono nominati anche i sostituti dei membri suddetti.

[6]«Il Comitato e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, o, in sua assenza o impedimento, dal presidente del comitato tecnico del medesimo Istituto.

[7]«Nel seno del Comitato potranno essere nominati dei sottocomitati tecnici».

Testo in vigore dal 3 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-23;165~art1 · fonte del testo