Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 39 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente:

[2]«La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i ieri mini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorita' giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facolta' cedute e ad ogni altra circostanza del caso.

[3]«I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.

[4]«E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.

[5]«Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera».

Testo in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art1 · fonte del testo