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[1]Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi legali di cui all'art. 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

[2]L'Autorita' giudiziaria potra' pero' sempre accordare la dilazione prevista dall'art. 44, se richiesta dal convenuto.

Testo in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art3 · fonte del testo