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[1]Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla Magistratura del lavoro, a norma dell'art. 44, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20, sono devolute alla competenza dell'Autorita' giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1° marzo 1934 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Francisci

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 3 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-03-01;478~art4 · fonte del testo