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Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantita' superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non piu' valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantita' superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, e' punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art12 · fonte del testo