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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La sanzione amministrativa e' ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 31 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art10 · fonte su Normattiva