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Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistillazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione. Resta confermato l'abbuono massimo dell'1,50 per cento per i cali effettivi di ridistillazione delle acquaviti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' abrogato. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta. Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purche' non superino le seguenti misure:

  • a)1,50 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a sei mesi;
  • b)4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,50 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati. Sui cali eccedenti quelli sopra indicati e' dovuto il pagamento dei tributi. L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quinto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano gia' goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quinto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, e l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si applicano a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione. E' abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 14 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art3 · fonte su Normattiva