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L'Amministrazione finanziaria puo' esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditta di notoria solidita' che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purche' i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995
