Se nella verificazione dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente articolo 6, il gestore e' punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave infrazione. Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto articolo 6, il gestore, oltre al pagamento del tributo per le quantita' superiori all'uno per cento, e' punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave infrazione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art10 · fonte su Normattiva