Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 e' tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso. Chiunque non osserva tale adempimento e' punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Testo vigente dal 12 gennaio 1972
