Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000. Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art7 · fonte su Normattiva