In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantita'. La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantita' trasportata. I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualita' e la quantita' del prodott, le generalita' del mittente e del destinatario nonche' l'ubicazione dei rispettivi impianti.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art2 · fonte su Normattiva