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I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari. In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria. Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 27 ottobre 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art1 · fonte del testo