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I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari. In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.1 Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1971
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 19) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, e' elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008
