Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari. In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.1 Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 1 gennaio 1971

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 19) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, e' elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1965 al 27 ottobre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 19) che "A decorrere dal 1 gennaio 1971, e' elevata al 7 per cento l'aliquota stabilita dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1379, per le utenze telefoniche".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art1 · fonte del testo