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Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le societa' concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati. L'Ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379~art3 · fonte del testo